IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  23  luglio  1991, n. 223, recante, tra l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1 e 2
della sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 13  novembre  1997,  n.
393,  che prevede la proroga dell'indennita' di mobilita' - sino alla
riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi  -
in  favore  dei  lavoratori,  gia'  dipendenti da aziende rilevate da
fallimento, che abbiano usufruito  del  trattamento  di  integrazione
salariale  di  cui al sopra richiamato art. 3, comma 2 della legge n.
223/1991 entro il 31 luglio 1996,  destinati  ad  essere  riassorbiti
nella ripresa dell'attivita' produttiva;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista  la  nota,  pervenuta  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, con la quale la Direzione regionale del lavoro di
Roma ha inviato la lista nominativa dei  lavoratori  gia'  dipendenti
dalla Cantieri Posillipo S.p.a. di Sabaudia (Latina);
    Considerato  che  la  societa', dalla quale i suddetti lavoratori
dipendevano, ha usufruito, fino al 25 maggio  1994,  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma
2, della legge n. 223/1991 ma che  non  risultano  accordi  sindacali
stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
la  regione,  che  abbiano  previsto  il  rilancio  produttivo  della
societa' in questione, a chiusura di vertenze  di  elevata  rilevanza
sociale,  affrontate  presso  il  Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri;
    Ritenuto,  pertanto,  di  non  poter  accogliere l'istanza di cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997,
n. 393, in favore dei lavoratori di cui all'allegata lista nominativa
- che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto  -  gia'
dipendenti  dalla  Cantieri Posillipo S.p.a. di Sabaudia (Latina) non
e' concessa la proroga dell'indennita' di mobilita' di  cui  all'art.
7,  commi  1  e  2  della  legge 23 luglio 1991, n. 233, in quanto la
societa' dalla quale dipendevano ha usufruito fino al 25 maggio  1994
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'art. 3, comma 2,  della  legge  n.  223/1991  ma  non  risultano
accordi  sindacali  stipulati  presso il Ministero del lavoro e della
previdenza fociale o la regione, che  abbiano  previsto  il  rilancio
produttivo  della  societa'  in  questione, a chiusura di vertenze di
elevata rilevanza sociale,  affrontate  presso  il  Comitato  per  il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu