IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede la proroga dell'indennita' di mobilita' - sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi - in favore dei lavoratori, gia' dipendenti da aziende rilevate da fallimento, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al sopra richiamato art. 3, comma 2 della legge n. 223/1991 entro il 31 luglio 1996, destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attivita' produttiva; Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la nota, pervenuta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale la Direzione regionale del lavoro di Roma ha inviato la lista nominativa dei lavoratori gia' dipendenti dalla Cantieri Posillipo S.p.a. di Sabaudia (Latina); Considerato che la societa', dalla quale i suddetti lavoratori dipendevano, ha usufruito, fino al 25 maggio 1994, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 ma che non risultano accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o la regione, che abbiano previsto il rilancio produttivo della societa' in questione, a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere l'istanza di cui trattasi; Decreta: Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei lavoratori di cui all'allegata lista nominativa - che costituisce parte integrante del presente decreto - gia' dipendenti dalla Cantieri Posillipo S.p.a. di Sabaudia (Latina) non e' concessa la proroga dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, in quanto la societa' dalla quale dipendevano ha usufruito fino al 25 maggio 1994 del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 ma non risultano accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza fociale o la regione, che abbiano previsto il rilancio produttivo della societa' in questione, a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1997 Il Ministro: Treu